IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013). 
  Visto il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni
legislative; 
  Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135 recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del citato  decreto  legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quinquennio 2010/2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  "fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono  ridotte  in
misura pari all'importo del  trattamento  retributivo  derivante  dai
trattenimenti in servizio; 
  Visto il comma 12, dell'art. 9, del decreto legge n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione quanto previsto dal comma 10, dell'art. 66, del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del citato  decreto  legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede  che  le
amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge  25
giugno  2008,  n.  112,  all'esito  della  riduzione  degli   assetti
organizzativi prevista dal predetto art.  74  e  dall'art.  2,  comma
8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  provvedono  ad
apportare, entro il  31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione  degli
uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  art.  2,
comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del   2009,   nonche'   a
rideterminare le dotazioni organiche del personale non  dirigenziale,
ad esclusione  di  quelle  degli  enti  di  ricerca,  apportando  una
ulteriore riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di  organico  di  tale
personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visto il citato decreto legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  "Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi"; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto  legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede  con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6, del  succitato  decreto  prevede
che "Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi"; 
  Tenuto conto che le assunzioni di  cui  al  presente  provvedimento
sono, comunque, consentite solo a condizione che sia venuto  meno  il
divieto di cui al citato art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n.
95 del 2012 e sono in ogni caso subordinate  alla  disponibilita'  di
posti in dotazione organica; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011/2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011/2013; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte
dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la
quale  sono  state  fornite  le  linee  di  indirizzo  e  i   criteri
applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni previste dall'art. 2,  del  citato  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95; 
  Visto il comma 11, dell'art. 9, del decreto legge n.  78  del  2010
secondo cui, qualora per ciascun ente le assunzioni  effettuabili  in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'; 
  Vista la nota con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo (ANSV), avvalendosi della facolta' di  cui  al  citato  art.  9,
comma 11, del decreto legge n. 78 del 2010, chiede  il  trattenimento
in servizio di un tecnico investigatore, con specifica degli oneri da
sostenere, dando analitica dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
negli anni 2010/2011/2012 e delle risorse finanziarie che si  rendono
disponibili per ciascuno dei  predetti  anni  corrispondenti  a  euro
60.176,38 per l'anno 2010,  euro  19.836,43  per  l'anno  2011,  euro
36.803,78 per l'anno 2012, per un totale di euro pari  a  116.816,59,
sufficienti a consentire il trattenimento  in  servizio  del  tecnico
investigatore; 
  Vista la citata legge di stabilita' n. 228 del 2012  che,  all'art.
1,  comma  404,  lettera  a),  modifica  l'art.  1,  comma   2,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14  nei  seguenti
termini  ""le  parole:  «nell'anno  2009  e  nell'anno   2010»   sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009, 2010 e 2011»"; 
  Vista la citata legge di stabilita' n. 228 del 2012 che all'art. 1,
comma 388, fissa al 30 giugno 2013 il termine  di  scadenza  riferito
alle disposizioni legislative di cui alla  tabella  2  allegata  alla
stessa legge tra cui e' ricompreso il termine di cui al  citato  art.
1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato  dalla
legge di stabilita' del 2013, riguardante le assunzioni di  personale
a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2009, 2010 e 2011 di cui  all'art.  3,  comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  (ANSV)  e'
autorizzata a procedere al trattenimento in servizio, per  la  durata
di  due  anni,  dell'unita'  di  personale  indicata  nella   tabella
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, per  un
onere a regime corrispondente  all'importo  accanto  specificato,  ai
sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9,  commi
11 e 31, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  E'  altresi',
indicato,  l'ammontare  delle  risorse  residuali  sulla  base  delle
cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012. 
  2. Resta fermo che  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legge n.  95  del  2012,  convertito
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza del volo (ANSV)  non  potra'  procedere  ad  assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del  decreto  legge
n. 95 del 2012; sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e  di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta  data
di entrata in vigore del decreto legge  n.  95  del  2012.  Non  sono
consentite assunzioni  in  soprannumero  anche  tenendo  conto  delle
riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'art.  2
del medesimo decreto legge n. 95 del 2012. 
  3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e' tenuta a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per  le  necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica,   Ufficio   per   l'organizzazione,   il
reclutamento,  le  condizioni  di  lavoro  ed  il  contenzioso  nelle
pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dal trattenimento  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle disponibilita' di  bilancio  della  stessa
Agenzia. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                               Il Ministro per la     
                                           pubblica amministrazione e 
                                               la semplificazione     
                                                 Patroni Griffi       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 347